Ma le memorie di traduzione... di chi sono? - Part 3

Dedichiamoci ora al nodo del contenzioso tedesco e alla decisione del tribunale. Le parti coinvolte: un committente, un’agenzia di servizi linguistici e un traduttore freelance. L’oggetto del contendere: le TM del traduttore. Il fatto getta nuova luce sull’argomento e contribuisce a fornire una definizione giuridica delle TM, sottolineando nuovamente l’importanza dell’accordo contrattuale.

La situazione dalla quale nasce il contenzioso è una delle forme di collaborazione più tipiche: il freelance in questione lavora da tempo e su base regolare per l’agenzia di servizi linguistici, la quale gli trasmette incarichi di traduzione (prevalentemente manuali di istruzioni) quasi sempre per conto degli stessi committenti. Il traduttore fa uso di uno strumento CAT, acquistato con i propri mezzi, del quale si serve regolarmente non solo per aumentare la qualità delle sue traduzioni, ma anche per contare il numero di ripetizioni e quindi offrire il suo servizio a una tariffa ridotta. Tra il committente e il traduttore freelance non c’è mai stato alcun tipo di contatto diretto.

Poco tempo prima del diverbio l’agenzia inizia a gestire tutti gli incarichi, sia quelli che partono dai clienti, sia quelli destinati ai freelance, tramite un portale online. Le regole di utilizzo del portale prevedono che, a lavoro ultimato, il freelance debba caricare la traduzione e anche la rispettiva TM, per la quale non è previsto nessun compenso aggiuntivo. Il traduttore è in disaccordo con questa procedura e decide quindi di porre all’agenzia un aut aut: il proseguimento della collaborazione così come lo è sempre stata, ovvero l’affidamento degli incarichi al di fuori del portale e senza l’obbligo di consegna delle TM, oppure l’invio di quest’ultime come servizio extra a pagamento. L’agenzia respinge entrambe le opzioni e il traduttore si rifiuta di portare a termine un incarico già in fase di elaborazione, al che l’agenzia e il committente citano in giudizio il freelance.

Le argomentazioni delle parti

L’agenzia e il committente domandano sia la consegna di tutte le TM create fino a quel momento, sia un risarcimento per la creazione delle «vecchie» TM che l’agenzia avrebbe quindi dovuto eseguire tramite l’allineamento dei testi originali e delle traduzioni esistenti. La loro argomentazione principale riprende il concetto di TM come copia, affermano cioè che tra traduzione e TM non ci sarebbe alcuna differenza a parte il formato. La proprietà di tali file spetterebbe pertanto al committente senza che ciò comporti la necessità di remunerare ulteriormente il freelance. Si tratterebbe inoltre di traduzioni non protette dal diritto d’autore, poiché i testi come le istruzioni per l’uso non sarebbero da considerarsi un atto creativo come succede, per esempio, nel caso della traduzione di opere letterarie. E per finire, la parte attrice sostiene che l’invio regolare delle TM assieme alla traduzione non solo avrebbe fatto parte dell’accordo di collaborazione con il freelance, ma che nel settore dei servizi linguistici ciò rappresenterebbe una pratica più che comune.

Il traduttore invece sostiene l’esatto contrario, ovvero che traduzione e TM non sarebbero affatto la stessa cosa, bensì due prodotti ben diversi l’uno dall’altro, il che sarebbe dimostrato per l’appunto dal fatto che una traduzione può essere eseguita anche senza l’impiego di CAT. Il freelance aggiunge inoltre che l’agenzia non avrebbe mai richiesto l’utilizzo di un determinato strumento CAT né tantomeno la consegna regolare delle TM assieme alla traduzione. Ciò non risulterebbe peraltro né dalla corrispondenza tra l’agenzia e il freelance, né dalle specificazioni dei singoli incarichi. Il traduttore sottolinea inoltre di aver acquistato il CAT e i rispettivi aggiornamenti nonché completato le dovute formazioni in merito a proprie spese, facendosi anche carico delle attività di gestione e mantenimento delle TM. Riguardo al diritto d’autore, il freelance risponde alle argomentazioni dell’altra parte sostenendo che il diritto d’autore sussiste eccome, e che la tutela di testi come le istruzioni per l’uso sarebbe stata definita già più volte in passato. In generale, commenta il traduttore, se il testo di partenza è soggetto al diritto d’autore lo è senza ombra di dubbio anche la traduzione. E a proposito di diritto d’autore: le memorie di traduzione sarebbero da considerarsi «un’opera banca dati» di per sé, strutturata e mantenuta in modo autonomo dal freelance, e rappresenterebbe dunque anch’essa un’opera protetta. Il traduttore conclude affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia, la consegna delle TM come «servizio gratis» non sarebbe affatto una pratica corrente nel settore dei servizi linguistici, si dichiara comunque d’accordo di cedere, per l’appunto, le sue TM all’agenzia e al committente a un prezzo che rispecchi il suo investimento di tempo e denaro.

Sentenza del tribunale di prima istanza

Il tribunale esamina innanzitutto il contratto di collaborazione tra l’agenzia e il freelance, dal quale non risulta alcun obbligo di invio delle TM. Inoltre, poiché tra il committente e il freelance non c’è mai stato alcun tipo di accordo o collaborazione diretta, il tribunale stabilisce che il committente non è da considerarsi parte lesa e che non può pertanto avanzare nessun tipo di pretesa nei confronti del traduttore. Al contrario di quanto sostenuto, l’agenzia non è in grado di dimostrare né un eventuale accordo riguardo alla consegna delle TM né la presunta consuetudine della prassi. Di conseguenza il tribunale sentenzia che per la realizzazione dello scopo contrattuale, cioè la traduzione, le TM non rappresentano un requisito indispensabile. Il tribunale respinge inoltre le argomentazioni relative al diritto d’autore, il quale si applica sì alla traduzione (riconosciuto al traduttore in quanto autore), ma che non è rilevante nel caso del testo originale: infatti, nel momento della trasmissione del testo all’agenzia e quindi al traduttore, il committente ha implicitamente ceduto a entrambi il diritto di utilizzo ai fini della realizzazione dello scopo contrattuale. Viene infine respinta anche la domanda di risarcimento poiché il fatto non ha prodotto danno alcuno all’agenzia.

Epilogo

L’agenzia e il committente, in disaccordo con il responso del tribunale, presentano ricorso, il quale viene tuttavia respinto. Oltre a riconfermare la decisione del tribunale di prima istanza, il tribunale d’appello dichiara che il diritto di proprietà delle memorie di traduzione dipende in tutto e per tutto dall’accordo contrattuale delle parti coinvolte e che le TM non sono da considerarsi l’equivalente della traduzione, bensì un accessorio o strumento di lavoro per la realizzazione di quest’ultima. La consegna delle TM è quindi prevista solo se esplicitamente concordato, se sottinteso nel contesto della collaborazione (per esempio se la consegna delle TM è già avvenuta più volte in passato) o se ciò rientra nella prassi abituale del settore. L’agenzia e il committente non sono stati in grado di dimostrare in modo esauriente nessuno di questi presupposti.

Le informazioni di questo post sono tratte da un articolo pubblicato nella rivista MDÜ, Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer, del marzo 2014. Ringrazio in modo particolare Sabine Rösner, avvocato e traduttrice specializzata nonché autrice dell’articolo originale, per le sue preziose precisazioni e la gentile disponibilità.

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Patrizia Napoli 

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